IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto  l'art.  n.  229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  28  dicembre  1992  che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato  art.  229 del codice al
recepimento delle direttive  comunitarie  disciplinanti  materie  del
regolamento;
   Visto  l'art.  71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  loro  rimorchi  ispirandosi  al   diritto
comunitario;
   Visto  l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e
10 stabilisce la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a  decretare  in  materia  di norme di omologazione e di
contrassegno di conformita' dei dispositivi  di  equipaggiamento  dei
veicoli   a  motore  e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
   Visto l'art. 77 del nuovo codice della strada che  dettando  norme
sul  controllo di conformita' al tipo omologato dei veicoli a motore,
dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la
competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare
in materia;
   Visto il proprio  decreto  5  aprile  1994  di  recepimento  della
direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n. 92/61 del 30
giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o  a
tre   ruote,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 93/30/CEE del 14 giugno  1993,
concernente il segnalatore acustico dei veicoli a due o a tre ruote;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Il presente decreto riguarda i segnalatori acustici di tutti i
tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile
1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.